NEGAZIONISMO COVID: SECONDO L'ART. 414 DEL CODICE PENALE, SI RISCHIA L'ARRESTO.
L'articolo 414 del codice penale, parla dell'incitamento a commettere qualcosa contro determinate leggi. Ad esempio il negazionismo contro il virus Covid, spinge le persone a non rispettare o andare contro determinate regole. In questo caso, in piena emergenza, una pagina Facebook, o un video su youtube, o qualsiasi altra persona che divulga idee sbagliate, che possano "incitare un gran numero di persone" a fare il contrario di qualcosa, potrebbe procurare morte o diffusione del virus, finendo denunciati come "istigazione a delinquere"
Questo comportamento rientra nell'articolo 414 del codice penale.
Divulgare forme di pensiero, create per diffondere ribellione spingendo i soggetti ad uscire di casa, senza protezioni e senza rispettare le regole, potrebbe avere ripercussioni verso chi divulga tali pensieri, e verso chi li mette in atto, spingendo altre persone verso il pericolo.
Il comportamento degli istigatori apparrebbe integrare il delitto punito dall'arte. 414 del codice penale. La norma rubricata “Istigazione a delinquere”, sanziona “chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati” con le seguenti pene:
1) Con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) Con la reclusione fino ad un anno, ovvero con la multa fino a € 206,00.- se trattasi di istigazione a commettere una contravvenzione quale è l’ormai noto art. 650 c.p.
L’invito però deve tuttavia essere rivolto a una pluralità indeterminata di persone ed essere idoneo a provocare in altri la commissione del reato. Semplificando, non deve trattarsi né dell’espressione di un parere o di un giudizio né tanto meno di un’esclamazione proferita all’interno delle mura domestiche. Deve effettivamente provocare in altri la commissione del delitto. Banalmente, potrebbe configurarsi tale fattispecie nel caso in cui venga pubblicato un articolo di giornale così intitolato: “Uscite. L’epidemia è finita”.
Il reato, ove compiuto tramite strumenti informatici o telematici, come Facebook ad esempio, è aggravato, e, in ogni caso, appartenendo al genus dei delitti (la pena è della reclusione e non dell’arresto), non ammette l’oblazione.
Inoltre, trattandosi di reato autonomo non è affatto subordinato al compimento del reato istigato ed è punito indipendentemente dall’accoglimento o meno dell’invito da parte di terzi. Mentre, nel caso in cui l’istigazione dovesse effettivamente rafforzare in altri un proposito criminoso poi concretizzatosi, l’istigatore, risponderà anche della sanzione prevista per il reato compiuto da altri a titolo di concorso morale.
Dall’istigazione si distingue la c.d. apologia di reato (art. 414 terzo comma c.p.) che soggiace però alle medesime sanzioni. Trattasi di un’esaltazione pubblica, che pur non contenendo un invito a delinquere, sia talmente esplicita e manifesta circa la correttezza di un comportamento penalmente rilevante da indurre implicitamente in altri la violazione della norma.
Esemplificando, con tutte le riserve del caso, potrebbe venire in rilievo tale fattispecie delittuosa quando taluno abbia la pretesa di esaltare pubblicamente la strategia epidemiologica di un paese straniero incline ad ottenere la c.d. “immunità di massa” ritenendo quest’ultima l’unica strada percorribile per liberarsi dall’epidemia.
In entrambi i casi la procedibilità è d’ufficio, ciò comporta che, salvo che il procedimento non venga iscritto d’ufficio, è concesso a chiunque “praticamente senza limiti di tempo” denunciare il comportamento di chi pubblicamente inviti a violare le norme del DPCM sia in modo esplicito che implicito.
Leggi anche l'intero articolo 414 del codice penale qui
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